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Trasparenza AI dal 2 agosto 2026: chatbot, voci e deepfake

Trasparenza AI dal 2 agosto 2026: cosa chiede l’articolo 50 dell’AI Act per chatbot, agenti vocali, contenuti generati e deepfake, e cosa cambia per i siti.

Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell’AI Act, previsti dall’articolo 50: chi parla con un chatbot o con un agente vocale deve sapere fin dall’inizio che sta interagendo con un’intelligenza artificiale, i contenuti sintetici vanno marcati e i deepfake dichiarati. Per le aziende che usano assistenti virtuali, voci sintetiche o immagini generate con l’AI cambia soprattutto il modo di presentarsi e di etichettare. Ecco cosa prevede la norma e cosa aggiungono il codice di buone pratiche e le linee guida pubblicati dalla Commissione europea tra giugno e luglio 2026.

In breve

  • L’articolo 50 si applica dal 2 agosto 2026. Solo per la marcatura dei contenuti generati da sistemi già sul mercato prima di quella data c’è tempo fino al 2 dicembre 2026.
  • Chatbot e assistenti vocali devono dire di essere un’AI al più tardi alla prima interazione, in modo chiaro e distinguibile, salvo che sia evidente.
  • Il codice di buone pratiche sulla marcatura e l’etichettatura dei contenuti generati dall’AI è stato pubblicato il 10 giugno 2026: è volontario e a fine luglio contava circa 190 firmatari.
  • Le violazioni possono costare fino a 15 milioni di euro o il 3% del fatturato mondiale annuo; per le PMI vale il valore più basso.

Cosa prevede l’articolo 50, punto per punto

  • Sistemi che interagiscono con le persone: il fornitore deve progettarli in modo che le persone sappiano di parlare con un’AI, a meno che non sia evidente per una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta.
  • Contenuti sintetici: chi fornisce sistemi che generano audio, immagini, video o testo deve marcare i risultati in un formato leggibile da una macchina, così che siano rilevabili come generati o manipolati artificialmente.
  • Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica: chi li usa deve informare le persone esposte.
  • Deepfake e testi di interesse pubblico: chi li pubblica deve dichiarare che il contenuto è generato o manipolato artificialmente.
  • Come informare: in modo chiaro e distinguibile, al più tardi alla prima interazione o esposizione, rispettando i requisiti di accessibilità.

Chatbot e agenti vocali: quando e come dire che sono AI

Le domande e risposte della Commissione citano come esempi chatbot, agenti AI e avatar: l’obbligo vale quindi anche per gli assistenti vocali che parlano direttamente con le persone. L’informazione va data dall’inizio della prima interazione. L’eccezione del caso «evidente» va letta in modo restrittivo, dal punto di vista di una persona media ben informata: non conviene contarci. Restano fuori i sistemi che lavorano solo in background o che comunicano tra macchine.

In pratica, su sito, WhatsApp o Instagram basta che il primo messaggio lo dica senza giri di parole. Al telefono la frase va detta all’apertura della chiamata, prima di chiedere qualsiasi dato. Immagina un hotel con un agente vocale che risponde di notte: la prima frase può essere «Buonasera, sono l’assistente virtuale dell’hotel, come posso aiutarla?». Meglio evitare nomi e toni che fanno pensare a una persona in carne e ossa.

Voci sintetiche, immagini e video: marcatura e deepfake

La marcatura leggibile da una macchina è un obbligo di chi fornisce lo strumento che genera i contenuti, non dell’azienda che lo usa. Per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 il Regolamento (UE) 2026/1744 concede tempo fino al 2 dicembre 2026. I contenuti creati prima del 2 agosto 2026 non vanno etichettati a posteriori, anche se la Commissione lo incoraggia.

Diverso è il caso del deepfake, che l’AI Act definisce come un’immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall’AI che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico. Qui è chi pubblica il contenuto a doverlo dichiarare, al più tardi alla prima esposizione. La marcatura tecnica del fornitore da sola non basta. Per opere chiaramente artistiche, creative, satiriche o di finzione l’avviso deve esserci, ma in una forma che non rovini la fruizione dell’opera.

Qualche esempio ipotetico: una foto realistica del tuo negozio con un arredamento che non esiste, o un audio pubblicitario con la voce sintetica di una persona reale, sono deepfake e vanno dichiarati. Una voce sintetica generica che risponde al telefono non imita nessuno, ma resta l’obbligo di dire che è un assistente virtuale.

Testi generati con l’AI: quando serve l’etichetta

Va etichettato il testo generato o manipolato con l’AI e pubblicato per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, come politica, salute pubblica o sicurezza dei consumatori. L’obbligo non si applica se il testo ha avuto una revisione umana o un controllo editoriale e qualcuno ne ha la responsabilità editoriale. Un controllo superficiale, come la correzione ortografica, non basta. Immagina una farmacia che pubblica consigli sui vaccini scritti con l’AI: se un farmacista li rivede davvero e se ne assume la responsabilità, l’etichetta non è obbligatoria.

Il codice di buone pratiche e le linee guida della Commissione

Il codice, pubblicato in versione finale il 10 giugno 2026, è stato scritto da sei esperti indipendenti con il contributo di oltre 180 portatori di interesse. Ha due sezioni: la prima per i fornitori di AI generativa, su marcatura e rilevamento; la seconda per chi usa questi sistemi, su come etichettare deepfake e testi di interesse pubblico. A fine luglio lo avevano firmato circa 190 organizzazioni, per metà circa piccole e giovani imprese, e la Commissione e il Consiglio per l’IA lo hanno giudicato adeguato. Firmarlo è volontario: chi non lo firma deve dimostrare di rispettare gli obblighi con altri mezzi adeguati.

Il 20 luglio 2026 la Commissione ha pubblicato anche le linee guida sugli obblighi di trasparenza, che chiariscono il campo di applicazione dell’articolo 50. I controlli spettano soprattutto alle autorità nazionali di vigilanza del mercato.

Cosa fare adesso

  1. Rileggi il messaggio di benvenuto di ogni assistente su sito, WhatsApp e social: la prima riga deve dire che è un assistente virtuale.
  2. Scrivi la frase di apertura dell’agente vocale, prima di qualsiasi richiesta di dati.
  3. Fai l’elenco di immagini, video e audio generati con l’AI che usi in sito, social e pubblicità, e aggiungi un avviso visibile a quelli realistici che ritraggono persone, luoghi o oggetti reali.
  4. Decidi chi rivede i testi su temi di interesse pubblico, oppure etichettali.
  5. Chiedi ai fornitori come applicano la marcatura e se hanno firmato il codice.
  6. Controlla l’accessibilità degli avvisi: leggibili, comprensibili, non nascosti.

Gli assistenti che configuriamo, ADI per i messaggi e AVI per le chiamate in entrata, si presentano come assistenti virtuali e passano la conversazione a una persona quando serve.

Informazioni aggiornate a ottobre 2026. Questo articolo non è una consulenza legale.

Domande frequenti

Se il chatbot si chiama «assistente virtuale» devo comunque dire che è un’AI?

Conviene dirlo in modo esplicito nel primo messaggio. L’eccezione per i casi in cui è evidente viene letta in modo restrittivo, e una frase chiara all’inizio della conversazione elimina ogni dubbio.

Le immagini create con l’AI sul mio sito vanno etichettate?

Devi dichiararle se sono deepfake, cioè se sembrano autentiche e ritraggono persone, luoghi, oggetti o eventi esistenti. La marcatura tecnica è invece compito di chi fornisce lo strumento che le genera.

Cosa succede ai contenuti pubblicati prima del 2 agosto 2026?

Secondo la Commissione non serve etichettarli a posteriori, anche se è incoraggiato. Per i sistemi già sul mercato prima di quella data, l’obbligo di marcatura si applica dal 2 dicembre 2026.

Una PMI deve firmare il codice di buone pratiche?

No, è volontario. La sezione per chi usa l’AI generativa è aperta anche alle aziende utilizzatrici; chi non firma deve comunque rispettare gli obblighi e dimostrarlo con altri mezzi adeguati.

Fonti

Dall’articolo alla pratica

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