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Responsabilità da prodotto: software e AI dal 9 dicembre 2026

Responsabilità da prodotto difettoso: con la direttiva UE 2024/2853 software e AI diventano prodotti. Cosa cambia da dicembre 2026 per chi vende e chi usa.

La nuova direttiva europea sulla responsabilità da prodotto difettoso, la (UE) 2024/2853, considera prodotti anche il software e i sistemi di intelligenza artificiale. Per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026, il fabbricante risponde dei danni causati da un difetto, anche se emerso dopo un aggiornamento o per effetto dell’apprendimento automatico. In Italia il decreto di attuazione è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026.

In breve

  • La direttiva (UE) 2024/2853 è in vigore dall’8 dicembre 2024 e sostituisce quella del 1985; gli Stati devono recepirla entro il 9 dicembre 2026.
  • Rientrano tutti i tipi di software, comprese applicazioni, sistemi operativi e sistemi di AI.
  • Per i prodotti immessi sul mercato prima del 9 dicembre 2026 continua a valere la disciplina del 1985.
  • Il decreto italiano, approvato in esame preliminare il 4 agosto e in via definitiva il 28 ottobre 2026, riscrive le regole del Codice del consumo.

Cosa cambia con la nuova direttiva sui prodotti difettosi

La regola di fondo resta: il fabbricante deve risarcire il danno causato da un suo prodotto difettoso, e il danneggiato deve provare il difetto, il danno e il nesso tra i due. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che una persona ha diritto di aspettarsi, o quella richiesta dalla legge.

Cambia il perimetro. La Commissione europea spiega che le nuove regole devono funzionare per qualsiasi prodotto, dai beni tradizionali ai farmaci fino alle tecnologie più recenti come l’intelligenza artificiale. Può chiedere il risarcimento chiunque subisca il danno, non solo il proprietario ma anche un passante o un familiare, per tre tipi di danno:

  • morte o lesioni personali, compresi i danni psicologici;
  • danni a beni;
  • distruzione o corruzione di dati.

La direttiva tutela le persone: non copre i casi in cui il danneggiato è un’impresa, anche se alcuni Paesi hanno regole simili per le aziende.

Software e intelligenza artificiale diventano prodotti

È la novità più rilevante per chi lavora nel digitale. La Commissione chiarisce che sono coperti tutti i tipi di software, comprese applicazioni, sistemi operativi e sistemi di AI. Il decreto italiano estende la responsabilità anche ai file per la fabbricazione digitale e ai servizi digitali integrati o interconnessi con il prodotto.

Il fabbricante risponde dei difetti presenti quando il software o il sistema di AI è stato rilasciato, compresi quelli che emergono dopo a causa di aggiornamenti, upgrade o di una funzione di apprendimento automatico. In pratica il prodotto non si «chiude» con la vendita: anche ciò che succede dopo, con gli aggiornamenti e con ciò che il sistema impara, conta.

Un esempio ipotetico: un’azienda vende con il proprio marchio un termostato connesso, gestito da un’app. Se un aggiornamento difettoso fa surriscaldare l’impianto e provoca danni in casa di un cliente, il fabbricante può essere chiamato a risarcire.

Chi risponde: fabbricante, importatore, piattaforme e chi modifica

Il primo responsabile è il fabbricante. Se ha sede fuori dall’Unione resta responsabile, ma le nuove regole garantiscono che ci sia sempre qualcuno in Europa a cui rivolgersi:

  • l’importatore o il rappresentante autorizzato;
  • in loro assenza, il fornitore di servizi di logistica;
  • il distributore, se entro un mese dalla richiesta non indica al danneggiato chi è l’operatore responsabile nell’UE;
  • le piattaforme online, quando agiscono come uno di questi operatori o, se fanno solo da intermediarie, alle condizioni del Digital Services Act;
  • chi modifica in modo sostanziale un prodotto, per esempio ricondizionandolo: diventa a sua volta fabbricante.

Il decreto italiano stabilisce inoltre che è nullo ogni patto che escluda o limiti in anticipo la responsabilità verso il danneggiato: una clausola nelle condizioni di vendita non basta a scaricare il rischio.

Prove, presunzioni e termini

Software e AI sono difficili da «aprire» in tribunale. Per questo entrambe le parti possono chiedere l’accesso alle prove, quando è proporzionato e necessario, e il giudice può ordinarne l’esibizione. Il decreto italiano introduce anche presunzioni specifiche quando la complessità tecnica rende particolarmente difficile dimostrare il difetto o il suo legame con il danno.

I termini da ricordare:

  • tre anni per chiedere il risarcimento;
  • dieci anni dall’immissione del prodotto sul mercato, dopo i quali la responsabilità si estingue;
  • venticinque anni per le lesioni personali che si manifestano dopo un lungo periodo di latenza.

Le corti supreme e d’appello dovranno pubblicare le sentenze in materia, e la Commissione creerà una banca dati europea per renderle consultabili.

Cosa cambia per chi vende e per chi usa

Chi vende con il proprio marchio un prodotto con software, un’app o un servizio digitale collegato è fabbricante: deve sapere quali versioni ha rilasciato, quando e come gestisce gli aggiornamenti. Chi importa da fuori UE diventa il primo interlocutore europeo. Chi rivende deve poter indicare in fretta il proprio fornitore: un mese passa presto se l’anagrafica è disordinata.

Chi usa software e AI in azienda, senza venderli, deve distinguere due casi. Se il danno lo subisce l’impresa, la direttiva non si applica e contano i contratti con i fornitori. Se invece l’azienda integra software o AI in un prodotto che vende con il proprio nome, o modifica in modo sostanziale un prodotto altrui, entra nel perimetro come fabbricante.

Per chi produce software e dispositivi connessi, queste regole si sommano a quelle del Cyber Resilience Act, che dall’11 settembre 2026 obbliga i fabbricanti a segnalare vulnerabilità sfruttate e incidenti gravi.

Cosa fare adesso

  1. Mappa i prodotti che immetterai sul mercato dopo il 9 dicembre 2026 e il software che contengono, compresi componenti e servizi di terzi.
  2. Documenta versioni e aggiornamenti: date di rilascio, modifiche, test eseguiti. Serve per difendersi e per rispondere a una richiesta di prove.
  3. Rivedi i contratti con i fornitori di componenti e software, per poterti rivalere se il difetto nasce a monte.
  4. Controlla le condizioni di vendita: le clausole che escludono la responsabilità verso il danneggiato sono nulle.
  5. Parla con l’assicuratore per capire se la polizza di responsabilità civile prodotti copre software, aggiornamenti e dati.
  6. Se commissioni software su misura da distribuire ai clienti, come quelli che sviluppiamo con Ecosystem, definisci nel contratto ruoli, aggiornamenti e responsabilità.

Informazioni aggiornate a ottobre 2026. Non è una consulenza legale: prima di decidere, verifica il testo definitivo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale con un legale.

Domande frequenti

Da quando si applicano le nuove regole sulla responsabilità da prodotto?

Ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026. Per quelli immessi prima continua ad applicarsi la direttiva del 1985, oggi recepita nel Codice del consumo.

Un software o un sistema di intelligenza artificiale è un prodotto?

Sì. La Commissione europea chiarisce che la nuova direttiva copre tutti i tipi di software, comprese applicazioni, sistemi operativi e sistemi di AI. Il decreto italiano include anche i file per la fabbricazione digitale e i servizi digitali integrati o interconnessi con il prodotto.

Un’azienda danneggiata può chiedere il risarcimento con queste regole?

No, la direttiva non copre i casi in cui il danneggiato è un’impresa: tra aziende contano i contratti e le regole generali. Alcuni Paesi hanno però norme simili anche per le imprese.

Per quanto tempo il fabbricante resta responsabile?

Per dieci anni dall’immissione del prodotto sul mercato, che diventano venticinque per le lesioni personali con lunga latenza. Il danneggiato ha tre anni per chiedere il risarcimento.

Fonti

Dall’articolo alla pratica

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