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European Accessibility Act: obblighi per siti, e-commerce e app

European Accessibility Act dal 28 giugno 2025: quali siti, e-commerce e app devono essere accessibili, esenzione per le microimprese e controlli dell’AgID.

Dal 28 giugno 2025 l’European Accessibility Act (direttiva UE 2019/882) chiede che alcuni prodotti e servizi siano accessibili alle persone con disabilità: tra questi i servizi di e-commerce rivolti ai consumatori, i servizi bancari, quelli di trasporto passeggeri e di comunicazione elettronica. In Italia la direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82: le microimprese che forniscono servizi sono esentate e sui servizi vigila l’AgID.

In breve

  • Le regole valgono per prodotti e servizi immessi sul mercato dal 28 giugno 2025, con periodi transitori fino al 28 giugno 2030 per alcuni contratti e prodotti già in uso.
  • Sono esentate le microimprese che forniscono servizi: meno di 10 persone e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.
  • Vigilano l’AgID sui servizi e il Ministero delle imprese e del made in Italy sui prodotti.
  • Chi non rispetta i requisiti rischia sanzioni da 5.000 a 40.000 euro.

Che cos’è l’European Accessibility Act?

È una direttiva europea che punta a migliorare il mercato interno dei prodotti e servizi accessibili, eliminando le differenze tra le regole dei vari Stati, che dovevano recepirla entro giugno 2022.

L’Italia l’ha recepita con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, in vigore dal 16 luglio 2022 ma con effetto dal 28 giugno 2025. I requisiti sono nell’allegato I. In sintesi, accessibile significa utilizzabile anche da persone con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali: le informazioni devono essere percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide, e disponibili attraverso più di un canale sensoriale.

Quali prodotti e servizi riguarda?

Tra i prodotti ci sono computer e sistemi operativi per consumatori, terminali self-service di pagamento, smartphone ed e-reader. Tra i servizi:

  • servizi di comunicazione elettronica e servizi che danno accesso a media audiovisivi;
  • siti web, app, biglietti elettronici e informazioni dei servizi di trasporto passeggeri aerei, in autobus, ferroviari e per vie navigabili;
  • servizi bancari per consumatori;
  • libri elettronici e relativi software;
  • servizi di commercio elettronico.

Il decreto definisce i servizi di commercio elettronico come quelli forniti a distanza, tramite siti web e app, su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo. Rientra quindi chi vende online ai privati. Un sito che presenta soltanto l’azienda, senza permettere di concludere contratti, non sembra rientrare in questa definizione, ma la valutazione va fatta caso per caso.

Sono esclusi, tra gli altri, video e file da ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025 e i contenuti di terzi che l’azienda non finanzia, non sviluppa e non controlla.

Chi è obbligato e chi è esentato?

Gli obblighi riguardano gli operatori economici: fabbricanti, importatori e distributori dei prodotti e fornitori dei servizi elencati. Secondo l’AgID valgono anche per chi ha sede fuori dall’UE ma fornisce il servizio in Italia.

L’esenzione principale è per le microimprese che forniscono servizi. Per il decreto è microimpresa chi occupa meno di 10 persone e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Le microimprese che trattano prodotti, invece, non sono esentate: sono solo dispensate dal documentare l’eventuale valutazione di onere sproporzionato.

Ci sono poi due deroghe generali: i requisiti si applicano solo se non richiedono una modifica sostanziale della natura del prodotto o del servizio e se non impongono un onere sproporzionato. La valutazione segue i criteri dell’allegato V, va documentata e conservata per almeno cinque anni e, per i servizi, rinnovata almeno ogni cinque anni o quando il servizio cambia. Chi riceve finanziamenti per migliorare l’accessibilità non può invocare l’onere sproporzionato.

Cosa deve fare in pratica un e-commerce?

Oltre ai requisiti generali, l’allegato I prevede per il commercio elettronico tre punti specifici:

  • fornire le informazioni sull’accessibilità dei prodotti e servizi venduti, quando le fornisce l’operatore responsabile;
  • rendere accessibili le funzioni di identificazione, sicurezza e pagamento, quando fanno parte del servizio;
  • offrire metodi di identificazione, firme elettroniche e servizi di pagamento percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.

Tra i requisiti generali richiamati dall’AgID ci sono informazioni comprensibili e disponibili attraverso più canali sensoriali, caratteri adeguati con contrasto sufficiente, alternative testuali per immagini e contenuti non testuali. Anche i servizi di assistenza, se presenti, come help desk e call center, devono dare informazioni sull’accessibilità in modi di comunicazione accessibili.

Il fornitore deve inoltre inserire nelle condizioni generali, o in un documento equivalente, una descrizione in formato accessibile di come il servizio soddisfa i requisiti. Attenzione agli overlay, i widget che promettono di correggere un sito in automatico: secondo l’AgID non garantiscono di per sé la conformità.

Chi controlla in Italia e cosa si rischia?

L’AgID è l’autorità di vigilanza sui servizi, esclusi i servizi di media audiovisivi che restano ad AGCOM e al Ministero delle imprese e del made in Italy. Esamina i reclami degli utenti, presentati tramite una piattaforma dedicata, verifica la conformità e accerta le violazioni. Sui prodotti vigila invece il Ministero.

Se un servizio non è conforme, l’AgID chiede di correggerlo entro un termine ragionevole; se l’azienda non lo fa, può indicare un termine per oscurare il servizio o ritirare l’app dallo store, misure revocate quando il fornitore si adegua. Il regolamento pubblicato dall’AgID a maggio 2026 descrive la procedura: i reclami passano prima dal Difensore civico per il digitale e il procedimento sanzionatorio si chiude entro 90 giorni dall’avvio, salvo sospensioni.

Le sanzioni vanno da 5.000 a 40.000 euro per chi non rispetta i requisiti, in base all’entità della non conformità, al numero di prodotti o servizi e agli utenti coinvolti, e da 2.500 a 30.000 euro per chi non esegue quanto disposto dall’autorità o non collabora.

Cosa fare adesso

  1. Verifica se rientri: vendi online ai consumatori? Sei una microimpresa? Contano sia le persone occupate sia fatturato o bilancio.
  2. Fai un controllo di sito e app da tastiera, con un lettore di schermo e con lo zoom: carrello, moduli, login e pagamento sono i punti più delicati. Per la conformità l’AgID fa riferimento ai punti di controllo della norma UNI CEI EN 301 549.
  3. Scrivi le informazioni sull’accessibilità nelle condizioni generali o in un documento equivalente (allegato IV).
  4. Correggi codice e contenuti (contrasti, testi alternativi, etichette dei campi), senza affidarti solo ai widget.
  5. Controlla anche l’assistenza. Se sul sito c’è una chat o un assistente digitale, verifica che si possa usare da tastiera e con i lettori di schermo.
  6. Rendi il controllo continuo. La conformità va mantenuta nel tempo: se il sito cambia spesso, come un sito aggiornato ogni mese, inserisci la verifica di accessibilità in ogni rilascio.

Informazioni aggiornate a ottobre 2026. Questo articolo non è una consulenza legale.

Domande frequenti

Il mio e-commerce deve essere accessibile?

Sì, se vendi online ai consumatori e non sei una microimpresa, salvo le deroghe previste. Il D.Lgs. 82/2022 include i servizi di commercio elettronico, cioè siti e app con cui un consumatore conclude a distanza un contratto. Le regole valgono per i servizi immessi sul mercato dal 28 giugno 2025.

Le microimprese sono sempre esentate?

No, solo quelle che forniscono servizi. È microimpresa chi occupa meno di 10 persone e ha un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro. Le microimprese che trattano prodotti devono rispettare i requisiti, ma non sono tenute a documentare la valutazione di onere sproporzionato.

Il sito vetrina della mia azienda è obbligato?

La definizione di commercio elettronico riguarda i servizi con cui il consumatore conclude un contratto a distanza, quindi un sito che presenta soltanto l’azienda non sembra rientrarvi. Valgono invece regole specifiche se l’azienda offre, per esempio, servizi bancari ai consumatori o di trasporto passeggeri. Nei casi dubbi conviene una verifica con un professionista.

Chi controlla e come si presenta un reclamo?

Sui servizi vigila l’AgID, che riceve i reclami degli utenti tramite una piattaforma dedicata; ogni reclamo deve riguardare un solo fornitore. Sui prodotti vigila il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Fonti

Dall’articolo alla pratica

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