# Pulsante di recesso online: cosa devono fare i siti e-commerce

> Pulsante di recesso online: chi deve averlo, cosa prevede l’art. 54-bis del Codice del consumo introdotto dal D.Lgs. 209/2025 e come deve funzionare sul sito.

Normative · pubblicato il 21 settembre 2026 · https://aimazing.it/blog/pulsante-di-recesso-online-cosa-devono-fare-i-siti-e-commerce/

Il **pulsante di recesso online** è la funzione che permette al consumatore di recedere con pochi passaggi da un contratto concluso su un sito, senza dover scrivere un’email o spedire un modulo. Lo prevede la **direttiva (UE) 2023/2673**, recepita in Italia dal **decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209**, che ha inserito nel Codice del consumo il nuovo **articolo 54-bis**. Riguarda i contratti a distanza conclusi tramite un’interfaccia online, quindi in pratica ogni e-commerce che vende ai consumatori.

## In breve

- La direttiva (UE) 2023/2673 del 22 novembre 2023 andava recepita dagli Stati membri entro il **19 dicembre 2025**.
- In Italia l’ha recepita il **D.Lgs. 209/2025**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2026 e in vigore dal 23 gennaio 2026; le modifiche si applicano dal **19 giugno 2026** ai contratti conclusi da quella data.
- La funzione va indicata con le parole **«recedere dal contratto qui»** o con una formula equivalente, deve restare disponibile per tutto il periodo di recesso ed essere ben visibile e facile da raggiungere.
- Dopo la conferma, il venditore invia senza indebito ritardo un **avviso di ricevimento su supporto durevole**, con contenuto, data e ora della richiesta.

## Cos’è la funzione di recesso e da dove nasce

La direttiva (UE) 2023/2673 modifica la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Il suo obiettivo principale è aggiornare le regole sui **servizi finanziari venduti a distanza**, ma introduce anche una novità che vale per tutti: il nuovo articolo 11-bis sulla **funzione di recesso** per i contratti conclusi online.

L’Italia l’ha recepita sulla base della legge di delegazione europea 13 giugno 2025, n. 91. Il D.Lgs. 209/2025 ha trasposto l’articolo 11-bis nel nuovo **articolo 54-bis del Codice del consumo**, intitolato «Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online». La norma definisce anche la **dichiarazione di recesso online**: il messaggio con cui il consumatore informa il venditore che vuole recedere.

Il decreto è in vigore dal 23 gennaio 2026, ma il suo articolo 4 stabilisce che le modifiche si applicano a decorrere dal **19 giugno 2026** e ai contratti conclusi successivamente, come prevede la direttiva. A ottobre 2026, quindi, un sito che vende online ai consumatori deve già offrire questa funzione per i contratti conclusi da quella data.

## Chi deve avere il pulsante di recesso

L’obbligo riguarda il **professionista** che conclude **contratti a distanza con consumatori** tramite un’interfaccia online. Qualche esempio ipotetico:

- un negozio online di abbigliamento o di prodotti per la casa;
- un’azienda che vende sul proprio sito corsi, abbonamenti o servizi;
- un’attività che fa sottoscrivere online un contratto di assistenza o manutenzione.

Due punti da tenere presenti. Primo, la norma parla di **consumatori**: i contratti tra aziende non rientrano. Secondo, la funzione è legata al **periodo in cui il diritto di recesso può essere esercitato**: se un prodotto o un servizio rientra nei casi in cui il recesso non spetta, conviene verificarlo con il proprio consulente prima di decidere come gestirlo.

Il pulsante, inoltre, si aggiunge agli altri modi di recedere e non li sostituisce: la norma dice che il professionista consente di recedere «anche» utilizzando la funzione di recesso.

## Come deve funzionare, passo per passo

L’articolo 54-bis descrive il percorso in modo preciso.

1. **Il pulsante**: indicato in modo facilmente leggibile con le parole «recedere dal contratto qui» o con un’altra formula altrettanto inequivocabile.
2. **La disponibilità**: la funzione deve essere disponibile in modo continuativo per tutto il periodo di recesso, ben visibile sull’interfaccia online e facilmente accessibile.
3. **La dichiarazione**: il consumatore deve poter fornire o confermare facilmente il proprio nome, le informazioni che identificano il contratto e il mezzo elettronico su cui ricevere la conferma.
4. **La conferma**: una volta compilata la dichiarazione, il consumatore la invia con una funzione di conferma indicata con le parole «conferma recesso» o con una formula equivalente.
5. **L’avviso di ricevimento**: il venditore invia senza indebito ritardo, su supporto durevole, un avviso con il contenuto della dichiarazione e la data e l’ora della trasmissione.
6. **Il termine**: il recesso è esercitato in tempo se la dichiarazione online parte prima della scadenza del termine di recesso.

Il decreto ha aggiornato anche le informazioni da dare prima della vendita: l’articolo 49 del Codice del consumo ora chiede di indicare l’**esistenza e la collocazione della funzione di recesso**.

## Cosa cambia per i servizi finanziari venduti a distanza

Per chi vende a distanza servizi finanziari ai consumatori, come conti, finanziamenti o polizze, il decreto introduce una nuova sezione del Codice del consumo (articoli da 59-bis a 59-terdecies). La vecchia sezione dedicata a questi contratti è abrogata dal **19 giugno 2026**. Tra le novità:

- il consumatore ha **14 giorni di calendario** per recedere senza penali e senza motivo, che diventano 30 per le forme pensionistiche complementari individuali, comprese le assicurazioni sulla vita;
- prima della firma il professionista deve offrire **chiarimenti adeguati** e, se usa strumenti online, il consumatore ha diritto di chiedere e ottenere l’**intervento umano**;
- le interfacce online non devono rendere la procedura di recesso più difficile di quella di sottoscrizione;
- le violazioni di questa sezione sono punite con sanzioni amministrative **da 7.500 a 75.000 euro**, raddoppiate nei casi più gravi o di recidiva.

## Cosa fare adesso

1. **Mappa i contratti venduti online** e i relativi periodi di recesso.
2. **Inserisci la funzione** in un punto ben visibile e facile da raggiungere per tutto il periodo di recesso, per esempio nell’area ordini e nel piè di pagina del sito.
3. **Prepara un modulo breve** con nome, riferimento del contratto o dell’ordine ed email, già compilati quando possibile.
4. **Aggiungi il passaggio di conferma** con la dicitura «conferma recesso».
5. **Automatizza l’avviso di ricevimento** su supporto durevole, con contenuto, data e ora, e verifica il formato con il tuo consulente.
6. **Aggiorna le informazioni precontrattuali** indicando dove si trova la funzione.
7. **Allinea l’assistenza.** Un assistente digitale come [ADI](https://aimazing.it/adi/) può spiegare come recedere e indicare dove si trova il pulsante, ma la funzione con le diciture previste deve esserci comunque; per aggiornare il sito senza fermare le vendite c’è [Dynamic Website](https://aimazing.it/dynamic-website/).

Informazioni aggiornate a ottobre 2026. Questo articolo non è una consulenza legale.

## Domande frequenti

**Il pulsante di recesso è obbligatorio per tutti gli e-commerce?**

Riguarda i professionisti che concludono contratti a distanza con consumatori tramite un’interfaccia online, come un sito di vendita, per i contratti conclusi dal 19 giugno 2026. La funzione deve essere disponibile per tutto il periodo in cui il consumatore può recedere. I contratti tra aziende non rientrano, perché la norma tutela i consumatori.

**Cosa deve esserci scritto sul pulsante di recesso?**

L’articolo 54-bis del Codice del consumo chiede le parole «recedere dal contratto qui» o un’altra formula altrettanto inequivocabile. Il passaggio finale, con cui il consumatore invia la richiesta, va indicato con «conferma recesso» o con una formula equivalente.

**Cosa deve ricevere il cliente dopo aver confermato il recesso?**

Il venditore deve inviargli senza indebito ritardo un avviso di ricevimento su supporto durevole. L’avviso contiene il testo della dichiarazione di recesso e la data e l’ora in cui è stata trasmessa, così il cliente ha la prova di aver agito entro il termine.

**Si possono ancora accettare i recessi via email o con il modulo?**

Sì. La norma prevede che il consumatore possa recedere «anche» con la funzione di recesso: il pulsante si aggiunge ai modi già previsti e non li sostituisce. Sul sito, però, la funzione con le diciture indicate deve esserci.

## Fonti

- [Normattiva, «Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209», testo vigente dal 23 gennaio 2026](https://www.normattiva.it/eli/id/2026/01/08//26G00002/CONSOLIDATED)
- [EUR-Lex, «Direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023», scheda dell’atto](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/2673/oj/ita)
- [Presidenza del Consiglio, Dipartimento per gli affari europei, «Tabella di concordanza: direttiva (UE) 2023/2673»](https://www.politicheeuropee.gov.it/media/ilxfpike/tabella-concordanza_direttiva-2023-2673.pdf)

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Articolo del blog di Aimazing S.r.l. (Terni). Pagina originale: https://aimazing.it/blog/pulsante-di-recesso-online-cosa-devono-fare-i-siti-e-commerce/
