# GPSR per chi vende online: contatti, informazioni e richiami

> GPSR, il regolamento UE sulla sicurezza dei prodotti: cosa deve mostrare chi vende online, come gestire reclami e segnalazioni e come fare un richiamo.

Normative · pubblicato il 18 settembre 2026 · https://aimazing.it/blog/gpsr-per-chi-vende-online-contatti-informazioni-e-richiami/

Il **GPSR**, cioè il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, si applica dal 13 dicembre 2024 e riguarda da vicino chi vende online ai consumatori. Chiede tre cose concrete: mostrare nella scheda prodotto chi è il fabbricante e come contattarlo, offrire canali per segnalare problemi di sicurezza e, in caso di richiamo, avvisare direttamente i clienti e offrire un rimedio senza costi per loro.

## In breve

- Il regolamento (UE) 2023/988 **si applica dal 13 dicembre 2024** e da quella data ha abrogato la vecchia direttiva 2001/95/CE.
- Ogni offerta online deve indicare **fabbricante con indirizzo postale ed elettronico**, dati per identificare il prodotto e avvertenze di sicurezza (articolo 19).
- In caso di richiamo, i clienti identificabili vanno **avvisati direttamente e senza indebito ritardo**, usando anche i dati di contatto già raccolti (articolo 35).
- In Italia il **decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 78**, in vigore dal 16 maggio 2026, ha adeguato la normativa nazionale al regolamento.

## Cos’è il GPSR e a chi si applica

Il GPSR è il regolamento europeo che stabilisce quando un prodotto destinato ai consumatori è **sicuro** e chi deve fare cosa lungo la catena: fabbricanti, importatori, distributori, rappresentanti autorizzati, fornitori di servizi di logistica e mercati online. Vale direttamente in tutti gli Stati membri.

Secondo l’articolo 2 riguarda i prodotti **nuovi, usati, riparati o ricondizionati**. Restano fuori i prodotti venduti esplicitamente come da riparare o da ricondizionare prima dell’uso e gli oggetti d’antiquariato. I prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024 e conformi alla vecchia direttiva possono continuare a essere venduti.

Per una PMI i casi tipici sono tre: chi **produce** con il proprio marchio, chi **importa** da Paesi extra UE e chi **rivende** su un proprio e-commerce o su un marketplace. Gli obblighi cambiano con il ruolo, le informazioni al cliente riguardano tutti.

## Cosa deve comparire nella scheda prodotto online

L’articolo 19 elenca le informazioni che un’offerta a distanza deve riportare in modo chiaro e visibile:

1. **nome, denominazione commerciale registrata o marchio del fabbricante**, con indirizzo postale ed elettronico;
2. se il fabbricante non è stabilito nell’UE, nome e indirizzi della **persona responsabile nell’Unione** prevista dall’articolo 16;
3. le informazioni per **identificare il prodotto**: un’immagine, il tipo e ogni altro identificativo;
4. le **avvertenze e informazioni di sicurezza** previste, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori.

Il regolamento chiede sia l’indirizzo postale sia un **indirizzo elettronico**: un numero di telefono da solo non basta. In pratica conviene indicare un’email o un modulo di contatto che permetta di scrivere direttamente al fabbricante.

L’articolo 16 aggiunge che un prodotto non può essere immesso sul mercato UE se non c’è un **operatore economico stabilito nell’Unione** che ne risponde. Il rinvio è al regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, che prevede una sequenza: il fabbricante stabilito nell’UE, poi l’importatore, poi un rappresentante autorizzato con mandato scritto e, in ultima istanza, il fornitore di servizi di logistica.

## Contatti e reclami: il GPSR è anche customer care

Il regolamento chiede ai fabbricanti di rendere pubblici dei **canali di comunicazione**, come un numero di telefono, un indirizzo email o una sezione dedicata del sito, attraverso cui i consumatori possano presentare reclami e segnalare incidenti o problemi di sicurezza (articolo 9).

Ricevere le segnalazioni non basta. Il fabbricante deve **esaminare i reclami** e le informazioni sugli incidenti e tenere un **registro interno** di reclami, richiami e misure correttive. I dati personali nel registro si conservano solo per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni dall’inserimento.

Gli incidenti causati da un prodotto vanno notificati alle autorità senza indebito ritardo tramite il portale europeo **Safety Business Gateway** (articolo 20). Importatori e distributori che vengono a sapere di un incidente devono informare il fabbricante senza indebito ritardo. Per chi vende questo ha una conseguenza pratica: un messaggio come «il caricabatterie si è surriscaldato», arrivato via email, chat o social, è una segnalazione da registrare e inoltrare, non una semplice lamentela.

## Richiami: come avvisare i clienti e cosa offrire

Quando un prodotto va richiamato, l’articolo 35 chiede che tutti i consumatori interessati che si possono identificare siano **avvisati direttamente**. Chi raccoglie i dati dei propri clienti deve usarli anche per richiami e avvisi di sicurezza. Se offre la registrazione del prodotto, deve permettere al cliente di lasciare un contatto separato, usato **solo per finalità di sicurezza**. Se non si raggiungono tutti, l’avviso va diffuso anche attraverso altri canali.

L’avviso di richiamo segue un **modello europeo** fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435. Deve dire chiaramente che si tratta di un richiamo di sicurezza, descrivere il pericolo, invitare a smettere subito di usare il prodotto ed evitare parole che sminuiscono il rischio, come «volontario» o «precauzionale». Deve essere accessibile anche alle persone con disabilità.

Il rimedio, secondo l’articolo 37, deve essere **efficace, gratuito e tempestivo**: di regola il consumatore sceglie tra almeno due opzioni fra riparazione, sostituzione e rimborso, e non paga le spese di spedizione o di restituzione. Il regolamento non fissa un termine entro cui il consumatore debba chiedere il rimedio.

## Mercati online e Italia: le altre regole da conoscere

Chi vende su un marketplace deve sapere che la piattaforma ha obblighi propri (articolo 22): un **punto di contatto unico** con le autorità, la rimozione dei contenuti relativi a prodotti pericolosi entro **due giorni lavorativi** dall’ordine e la gestione delle segnalazioni entro tre giorni lavorativi.

In Italia il **D.Lgs. 8 aprile 2026, n. 78**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026, ha adeguato la normativa nazionale al GPSR intervenendo sul Codice del consumo. La legge di delega chiedeva anche di aggiornare il sistema delle sanzioni, lasciando i controlli alle autorità di vigilanza del mercato competenti per ciascuna categoria di prodotto.

## Cosa fare adesso

1. **Controlla le schede prodotto**: fabbricante, indirizzi, persona responsabile nell’UE, immagine e identificativi, avvertenze in italiano.
2. **Verifica il contatto elettronico**: deve essere un’email o un modulo che permette di scrivere davvero a qualcuno.
3. **Decidi chi gestisce le segnalazioni di sicurezza** che arrivano da email, telefono, chat e social, e in quanto tempo le inoltra al fabbricante o al responsabile qualità.
4. **Prepara un piano di richiamo**: come risalire ai clienti per prodotto o lotto, un avviso basato sul modello europeo, i rimedi da offrire.
5. **Separa il contatto per la sicurezza**, se offri la registrazione del prodotto, dal consenso al marketing.

Se usi un assistente digitale sul sito o su WhatsApp, istruiscilo a riconoscere i messaggi che parlano di surriscaldamenti, rotture o ferite e a passarli subito a una persona. È così che configuriamo [ADI](https://aimazing.it/adi/): risponde solo con le informazioni approvate dall’azienda e passa la conversazione a una persona quando serve.

Informazioni aggiornate a ottobre 2026. Questo articolo non è una consulenza legale.

## Domande frequenti

**Il GPSR vale anche per chi vende prodotti usati?**

Sì. Secondo l’articolo 2 il regolamento si applica ai prodotti destinati ai consumatori nuovi, usati, riparati o ricondizionati. Sono esclusi i prodotti venduti esplicitamente come da riparare o da ricondizionare prima dell’uso e gli oggetti d’antiquariato.

**Basta un numero di telefono come contatto del fabbricante nella scheda?**

No. L’articolo 19 chiede un indirizzo postale e un indirizzo elettronico del fabbricante, quindi il solo numero di telefono non soddisfa l’obbligo. Conviene indicare un’email o un modulo di contatto che permetta una comunicazione diretta.

**Chi vende su un marketplace deve rispettare l’articolo 19?**

Sì. Le informazioni su fabbricante, persona responsabile, identificazione del prodotto e avvertenze devono essere visibili o facilmente accessibili nella scheda del prodotto sul marketplace. La piattaforma ha poi obblighi propri, come il punto di contatto unico con le autorità.

**Entro quando un cliente può chiedere il rimedio dopo un richiamo?**

Il regolamento non fissa un termine per chiedere il rimedio in caso di richiamo. Il rimedio deve essere efficace, gratuito e tempestivo e il consumatore non paga le spese di spedizione o di restituzione del prodotto.

## Fonti

- [EUR-Lex, «Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti», testo consolidato al 29 maggio 2026](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/2026-05-29)
- [EUR-Lex, «Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435 della Commissione sul modello di avviso di richiamo», 24 maggio 2024](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1435/oj)
- [Gazzetta Ufficiale, «Decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 78», GU n. 111 del 15 maggio 2026](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/05/15/26G00093/SG)
- [Normattiva, «D.Lgs. 8 aprile 2026, n. 78, testo originale», 15 maggio 2026](https://www.normattiva.it/eli/id/2026/05/15/26G00093/ORIGINAL)

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Articolo del blog di Aimazing S.r.l. (Terni). Pagina originale: https://aimazing.it/blog/gpsr-per-chi-vende-online-contatti-informazioni-e-richiami/
